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Cartelle Esattoriali - Ruoli e Sanzioni

Referente:

  • Ufficio Tributi


Contatti:

 

 
Cosa Sono:

E' quel procedimento con il quale un Ente Pubblico provvede al recupero dei propri crediti verso le persone (fisiche o giuridiche) che appunto non hanno estinto il debito, in particolare per sanzioni relative ai verbali del CdS o per le violazioni amministrative, ovvero qualora non si provvede al pagamento di sanzioni contenute in atti o Ordinanze emanate da Enti o Pubbliche Amministrazioni, oppure per il mancato versamento di tributi.

 
Come èStabilita:

L'Ente Creditore, (Comune di Cenate Sotto), con scadenza annuale redige il ruolo in cui sono trascritte le somme da riscuotere, alle quali sono applicate le maggiorazioni di cui all'art. 27 comma 6' della L. 289/81, quindi è inviato al concessionario locale delegato alla riscossione dei tributi (per noi BERGAMO ESATTORIE di Bergamo) per la conseguente formazione della cartella esattoriale da notificare al debitore. Va precisato che il riscuotere le somme dovute, come indicato nell'art. 28 della legge 689/81, si estingue nel termine di 5 anni, ovvero l'Ente creditore ha tempo 5 anni dalla data di contestazione o notifica dal provvedimento, per iscrivere a ruolo i debiti, a cui si applicano le maggiorazioni di legge, salvo i casi di interruzione regolata dal Codice Civile.

 
Quando è Ammessa:

  • Quando il trasgressore (e/o gli obbligati solidali) non provvedono a pagare la cifra sul verbale entro il termine di sessanta giorni, sarà emessa una cartella esattoriale per un importo doppio, infatti dall'art. 203/3' dispone: "qualora nei termini previsti (sessanta giorni), non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa editale oltre alle spese di procedimento". Nel caso si provveda, dopo 60 gg., al pagamento del doppio di quanto sanzionato, non si procederà ad iscrivere a ruolo la somma.
  • Quanto èstata notificata un'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento o altro atto amministrativo Sanzionatorio e l'intestatario non provvede al pagamento della somma ingiunta, a suo carico sarà emessa una cartella esattoriale per la medesima cifra come recita l'art. 27 legge 24/111981 n. 689: "Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'Ordinanza di Ingiunzione, l'Autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmette il ruolo all'intendenza di finanza che lo da in carico all'esattore per la riscossione".

 
Come sono Calcolati gli Importi:

  • Per il Codice della Strada, dove il verbale è già da solo titolo esecutivo per la riscossione coatta, il mandato di pagamento nei termini (pagamento in misura ridotta), produce l'applicazione della sanzione pecuniaria pari alla metà del massimo editale, ovvero il doppio della sanzione indicata nel verbale più, se dovute, le spese e si applica nell'insieme la maggiorazione prevista dall'art. 27 della legge n. 689/81 (10% al semestre maturato).
  • Per i regolamenti comunali l'iter di recupero crediti è basato sull'importo fissato con l'ordinanza d'ingiunzione del Responsabile dell'Area che, disattesa, diviene come per le violazioni al Codice della Strada, titolo esecutivo per la riscossione coatta, viene iscritta a ruolo con l'identica cifra più se dovute le spese e si applica anche qui la maggiorazione prevista dall'art. 27 della legge n. 689/81 (10% al semestre maturato).

Identiche procedure e termini, sono applicate alle Ordinanze Prefettizie, Sentenze o atti amministrativi sanzionatori.

 
Come Fare:

Se non è intenzione effettuare il pagamento, alla cartella esattoriale è consentito proporre eventuale ricorso come disposto dall'art. 22 legge n. 689/81, entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella stessa, e dovrà essere inoltrato personalmente presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo della Commessa violazione.

Nel caso l'utente cui è diretta la cartella esattoriale non proceda alla sua estinzione con il pagamento della somma richiesta ovvero, non provveda ad inoltrare ricorso, sono applicate le disposizioni contenute nel D.M. n. 50 del 7.9.99, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 602 del 29.9.73 e convertito in norma definitiva con la legge n. 30 del 28.2.97, con la quale il Fermo Amministrativo del veicolo o natante di proprietà del debitore.

 
Come Rimuovere il Fermo Amministrativo:

Per procedere all'annullamento del Fermo Amministrativo, si deve procedere all'estinzione del debito, quindi con la documentazione ritirata presso uno sportello Bergamo Esattorie, recarsi presso gli uffici del P.R.A. ed iniziare le procedure per la rimozione del provvedimento restrittivo, quindi prima della rimessa in circolazione del veicolo, si deve attendere la comunicazione dell'avvenuta rimozione del fermo.

 
Circolando con un Veicolo Sottoposto a Fermo:

Come riportato nella Cartella Esattoriale, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 214 C.d.S., ovvero si è soggetto alla sanzione da 343,35 euro a 1.276,55 euro, ed il conferimento del veicolo presso un deposito autorizzato.